Periodi e servizi valutabili
- Totalizzazione periodi contributivi per il lavoro svolto all'estero
- La ricongiunzione (L.29/79 e L.45/90)
- Riscatto
Il computo
Si tratta di quei servizi non di ruolo resi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici diversi dallo Stato, i cui contributi sono stati versati all'INPS ai fini del trattamento di quiescenza. Il computo avviene a domanda, ai sensi art.11 e 12 T.U. 1092/73,trasferendo i suddetti contributi all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, senza alcun onere a carico del dipendente interessato,qualora i servizi richiesti non abbiano già dato luogo a trattamento pensionistico a carico dell'INPS.
Servizi computabili
- assistente straordinario o supplente; servizi non di ruolo resi nelle scuole con contribuzione all'INPS (incaricato, supplente ecc.);
- professore incaricato esterno coperto da contribuzione INPS fino al 31/10/1961; dal 1.11.1961 esiste copertura in conto entrata Tesoro ai sensi della L.26.1.62 n.16 e pertanto il servizio viene riconosciuto come se fosse di ruolo;
- contrattista;
- assegnista biennale;
- servizi di ruolo presso enti locali o pubblici quali C.N.R., I.N.F.N. con versamento contributivo all’INPS;
- avventizio a totale carico dell’Università;
- assistente incaricato con periodo di servizio inferiore all’anno
Termini per la presentazione della domanda di computo:
- cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall'effettiva cessazione;
- qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
- nel caso di decesso in servizio del dipendente,anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.