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Congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica

 

Riferimenti normativi:

  • Congedo per motivi di studio - Professori di 1^ e 2^ fascia (art. 10 Legge 18.03.1958 n. 311, modificato con Legge 12/11/2011, n. 183 – art. 4 – comma 78).
  • Congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica - Professori di 1^ e 2^ fascia (anno sabbatico – art. 17 D.P.R. 382/80 modificato con Legge 12/11/2011, n. 183 – art. 4 – comma 78).
  • Congedo per motivi di studio o di ricerca - Ricercatori Universitari (art.8 Legge 18.03.1958 n. 349 modificato con Legge 12/11/2011, n. 183 – art. 4 – comma 78).

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica il professore può fruire di periodi di congedo, con esonero dalle attività didattiche, previo parere favorevole rilasciato al Consiglio di Dipartimento di appartenenza e successivo provvedimento Rettorale.
Durante tali periodi il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Ai sensi dell’art. 4 – comma 78 – della Legge 12/11/2011 n. 183, le autorizzazioni a fruire dei congedi sopra indicati, possono essere concesse non oltre il compimento del 35° anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle Università.

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