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Ricongiunzione (L.29/79 e L.45/90)

La ricongiunzione offre al dipendente la possibilità di accentrare tutte le contribuzioni in unica gestione, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente.
E’ prevista dalla legge 29/79 art. 2, che ha mantenuto anche valide alcune disposizioni preesistenti più favorevoli; la norma è stata poi integrata dalla legge 45/90 in riferimento ai versamenti contributivi presso le Casse per i professionisti.
Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.
La ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall'iscritto in attività di servizio (cioè entro l'ultimo giorno di servizio) o dagli eredi in caso di decesso. La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L.122/10

L’art.1 della L.29/79 consentiva di ricongiungere nella gestione INPS gratuitamente l’eventuale contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, versata in altre gestioni
pensionistiche. Il comma 12 septies della L.122/10 estende anche a questa forma di ricongiunzione l’onere economico,previsto dall’art.2 della L.29/79. Le nuove disposizioni si
applicano per le domande presentate dal 1° Luglio 2010 . Inoltre (comma 12 decies), per le istanze di ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della L.29/79 il calcolo dell’onere sarà
determinato in base ai coefficienti aggiornati al 2007, pertanto i costi della ricongiunzione risulteranno più alti.

La ricongiunzione( L.29/79 ai sensi dell’art.6)

La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici o enti disciolti con statuto speciale, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

 

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