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Congedo straordinario

D.P.R. 10/01/1957, n. 3
Legge 24/12/1993, n. 537
D.L. 112/2008 conv. in Legge 06/08/2008, n. 133
D.L. 179/2012 conv. in Legge 17/12/2012, n. 221

Al personale docente e ricercatore, oltre il congedo ordinario, può essere concesso un periodo di congedo straordinario per un totale di 45 giorni annui. Il congedo straordinario compete di diritto quando il docente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il docente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

Relativamente al congedo straordinario per motivi di salute, si rinvia alle indicazioni fornite con circolare n. 36788 del 17.12.2013 consultabile alla pagina:

https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RP/Ripartizione_del_Personale/UPDR/regolamenti_circolari/circolareUPDR_prot.36788.pdf

Le assenze, a vario titolo, si sommano ai fini del computo dei 45 giorni.

Tale istituto comporta la riduzione di 1/3 dello stipendio sul primo giorno di assenza, anche se si tratta di assenza di un solo giorno. Inoltre, per ogni periodo di assenza per malattia, di qualunque durata, sarà corrisposto, fino ai primi dieci giorni, il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento che anche se di carattere fisso e continuativo non rientri nel trattamento fondamentale, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

 

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