Congedo ordinario
In materia di congedo ordinario non vi sono disposizioni specifiche per il personale docente universitario, ma l'art. 10 della Legge 311/58 rinvia, per quanto non previsto, alle norme del T.U. dei dipendenti civili dello Stato (D.P.R. 3/1957, così come modificato ed integrato dalla Legge 537/1993, dalla Legge 724/1994 e dalla Legge 549/1995). Durante l'anno accademico il congedo ordinario sarà fruito, compatibilmente con eventuali diverse esigenze, durante il periodo della sospensione dell'attività didattica. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero, di malattie e di infortuni, debitamente documentati e tempestivamente comunicati all'Amministrazione in modo da consentire alla stessa di effettuare le verifiche del caso (art. 4, co. 6, D.P.R. 395/88). Il congedo ordinario va fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Preside di Facoltà o Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Qualora il godimento del congedo ordinario sia stato rinviato o interrotto, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo, o nel secondo semestre per cause di forza maggiore. Per il personale docente che svolge attività assistenziale il congedo ordinario sarà rapportato al numero di giorni lavorativi settimanali: nel caso di 5 giorni lavorativi settimanali: 28 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse; nel caso di 6 giorni lavorativi settimanali: 32 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse. |