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CONFERMA NEL RUOLO


Informazioni generali
riferimenti normativi:

  • T.U. approvato con R.D. 31/08/1933, n. 1592
  • D.P.R. 11/07/1980, n. 382
  • Legge 30/12/2010, n.240

 

I docenti di I e II fascia, dopo tre anni dall'effettiva assunzione in servizio in qualità di professore straordinario o professore associato, sono sottoposti a un giudizio di conferma, sulla base di una valutazione effettuata sulla loro operosità didattico-scientifica nell'arco del triennio, formulato da una Commissione nazionale nominata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Pervenuto il giudizio espresso dalla Commissione in parola, l'Amministrazione provvede ad emettere un decreto di conferma nel ruolo degli associati (docenti di II fascia) o decreto di nomina ad ordinario (docenti di I fascia). I professori successivamente alla conferma (o nomina ad ordinario) possono chiedere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 (ricostruzione di carriera).

Nel caso in cui la Commissione esprima parere sfavorevole, i docenti, su conforme parere del C.U.N., possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione. Ove non sia concessa la proroga o qualora anche il giudizio della nuova Commissione sia sfavorevole, i docenti sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

Nel caso in cui i docenti superino 60 giorni di assenza nel corso del triennio di conferma, il giudizio è prorogato di un anno solare.

Costituiscono motivo di interruzione il congedo straordinario, l'aspettativa per malattia, l'assenza per sciopero etc.

Non costituiscono motivo di interruzione le astensioni dal servizio per congedo di maternità o servizio militare. In tali casi è concessa al docente la facoltà di rinviare il giudizio di conferma di un periodo pari al congedo fruito, fermo restando che la decorrenza della conferma resta quella originaria (tre anni dopo l'effettiva assunzione in servizio nella qualifica).

Per il personale assunto ai sensi della Legge 240/10 non si applica l'istituto della conferma nel ruolo.

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