Pensioni
Schede informative INPS relative agli interventi legislativi apportati nella legge di bilancio 2017 sulla materia pensionistica e previdenziale: Abolizione penalizzazioni - APE - Cumulo di periodi assicurativi - Benefici per lavoratori precoci - Benefici per addetti a lavori usuranti - Opzione Donna.
La legge n.214 del 22.12.11 e n. 14 del 24.2.12 hanno apportato modifiche sostanziali in materia previdenziale:
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A decorrere dal 01.01.12 le anzianità contributive maturate dopo il 31.12.11 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Pertanto,coloro che sono destinatari del sistema di calcolo retributivo(cioè coloro che hanno maturato 18 anni di contributi al 31.12.95) avranno una pensione calcolata con due sistemi,uno retributivo per il periodo fino al 31.12.11, l’altro contributivo per i periodi maturati a decorrere dell’ 01.01.2012
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le “finestre mobili”(cioè il periodo che intercorre, 1 anno,tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l’effettiva cessazione dal servizio),sono state abolite.
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Sono state abolite le pensioni di anzianità ottenute con le cosiddette “quote”
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Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un sistema che garantisce un adeguamento permanente dei requisiti pensionistici , direttamente legato all’aspettativa di vita certificata dall’ISTAT
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La “riforma delle pensioni” non si applica
- ai lavoratori che maturano i requisiti previsti dalla vecchia normativa alla data del 31.12.11
- alle lavoratrici che , ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L. 243/04 maturano, .entro il 2015, i 57 anni di età con contribuzione pari o superiore ai 35 anni e che optano per una pensione totalmente contributiva a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.15.Inoltre , per esse, il requisito dell’età è soggetto all’incremento di speranza di vita (per l’anno 2013, 57anni e 3 mesi) e trova ancora applicazione la finestra mobile(vedi sopra). E’ importante sottolineare che questa opzione comporta una pensione più bassa
Nuovi Requisiti per il diritto a pensione a decorrere dall'01.01.2019
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05.12.2017 ha stabilito che dall'01.01.2019 i requisiti di accesso alla pensione sono incrementati di cinque mesi, per l'adeguamento alla speranza di vita.
Per la pensione anticipata, sarà necessaria un'anzianità contributiva di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per la donne, a prescindere dall'età anagrafica.
La pensione di vecchiaia si consegue:
- a 65 anni con 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne;
- a 67 anni di età ed un'anzianità contributiva minima di 20 anni
Per coloro che hanno contribuzione a decorrere dall'01.01.1996 e quindi destinatari del sistema di calcolo contributivo, oltre al raggiungimento dei predetti requisiti, l'importo della pensione non può essere inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale.
Dall'01.01.2019 si prescinde dall'importo minimo, a condizione che si sia in possesso di un'età anagrafica di 71anni, con un'anzianità minima contributiva di 5 anni.
REQUISITI PENSIONISTICI 2018/2019 PER l LAVORATORI USURANTI
LAVORATORI NOTTURNI A TURNI |
DA 64 A 71 NOTTI |
DA 72 A 77 NOTTI |
DA 78 NOTTI |
35 anni di contribuzione |
63 anni e 7 mesi |
62 anni e 7 mesi |
61 anni e 7 mesi |
La Legge di Bilancio n.205 del 27 Dicembre 2017, art.1comma 148, ha stabilito che per i lavoratori che svolgono professioni c.d. gravose, tra cui quelle sanitarie, infermieristiche e ostetriche ospedaliere, con lavoro organizzato a turni, non trovano applicazione gli incrementi della speranza di vita, per il biennio 2019/2020
VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA E PRESCRIZIONE DEl CONTRIBUTI PENSIONISTICI
Gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici che vogliono verificare la propria posizione assicurativa, possono accedere, tramite PIN, all'estratto conto e verificarne la correttezza. Nel caso riscontrassero incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa presso l'Ufficio Pensioni (Modello: Richiesta variazione posizione assicurativa), per la quale non è previsto termine perentorio al 31.12.2019.
L'INPS con messaggio del 13.08.2018 ha chiarito che l'iscritto/dipendente pubblico può sempre chiedere la variazione di posizione assicurativa e che questa può essere sistemata senza incorrere in termini decadenziali.