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REGIME D'IMPEGNO

Informazioni generali

 

Riferimenti normativi:
D.P.R. 11/07/1980,n.382
D.L.vo 21.12.1999 n.517
Legge 04/11/2005,n.230
Legge 30/12/2010,n.240

Fonti regolamentari:
Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.840 del 9.9.2013

Ai sensi dell’ articolo 6 – co. 1- della legge n.240/2010 il regime d’impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento,con i connessi compiti preparatori di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamenti di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’ orientamento e il tutorato, nonchè ad attività di verifica dell’ apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e , sulla base di criteri e modalità stabilite con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’ orientamento e il tutorato, nonchè all’ attività di verifica dell’ apprendimento , fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e di 200 ore in regime di tempo definito.

I termini e le modalità della dichiarazione di opzione sono indicati annualmente in apposita circolare rettorale.

L’opzione per l’uno o l’altro regime è esercitata su domanda dell’ interessato all’ atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico

Il mancato rilascio della dichiarazione, entro i termini stabiliti, comporta la tacita conferma del regime precedentemente scelto; l’opzione coincide con l’inizio dell’anno accademico.

I docenti e ricercatori collocati in aspettativa , ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 382/80 potranno esercitare una nuova opzione al termine dell’aspettativa stessa; tale opzione avrà effetto a decorrere dall’anno accademico successivo. I docenti e ricercatori collocati in aspettativa in regime di impegno di tempo pieno possono, tuttavia, optare per il regime di impegno a tempo definito anche prima del termine dell’aspettativa .

Per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività assistenziale si fa presente, inoltre, che l’opzione per l’attività libero professionale intra o extramoenia, prevista dall’ art. 5 del D.L.vo 21.12.99 n.517 e dell’ art.2 septies della Legge 26.5.2004 n.138, da rendere contestualmente entro il 30 novembre di ogni anno presso l’Azienda Ospedaliera di riferimento e l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, comporta l’ assegnazione al regime d’impegno universitario rispettivamente a tempo pieno o tempo definito ,secondo quanto previsto dal 12° comma- 2° periodo- dell’articolo 5 del D.L.vo 21.12.99 n.517/99.

I nominativi dei docenti che hanno optato per un nuovo regime d’impegno vengono comunicati all’ordine professionale al cui albo risultano iscritti, ai fini della loro inclusione o meno nell’elenco speciale,previsto per il tempo pieno

Nell’ambito del monte ore previsto per ciascun tipo d’impegno, i Consigli delle strutture didattiche stabiliscono l’impegno dei docenti in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.

Ciascun docente, a prescindere del regime d’impegno prescelto,deve tenere per ogni corso un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l’argomento della lezione o della esercitazione svolta. I registri in parola sono ostensibili ad ogni richiesta del Direttore del Dipartimento o del Rettore e vanno consegnati, al termine dell’anno accademico, al Direttore del Dipartimento che provvederà alla conservazione degli stessi dando comunicazione all’Amministrazione in caso di inadempimenti (art.20 del regolamento didattico dell’ Ateneo emanato con D.R. 840 del 9.9.2013).

I professori e i ricercatori sono, inoltre, tenuti a presentare al Direttore del Dipartimento, entro 30 giorni dal termine dell’anno accademico, una dichiarazione attestante le attività didattiche svolte.

Attività compatibili e incompatibili con il regime di impegno prescelto.

Riferimenti normativi

D.P.R. 10/01/1957, n.3
D.P.R. 11/07/1980, n.382
D.L.vo 30/03/2001, n.165
Legge 30/12/2010, n.240

Al professore e ricercatore universitario, quale dipendente pubblico ed a prescindere,quindi, dal regime di impegno scelto, è fatto divieto:

- di esercitare il commercio,l’industria o altra professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari;

- l’assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, ad esclusione dei casi in cui si ricoprano cariche in Società o Enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia
all’uopo intervenuta la prescritta autorizzazione;
 
-di svolgere qualunque attività di collaborazione o di consulenza a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti di tutorato, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali.

I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale,attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonchè attività pubblicistiche ed editoriali.

I professori ed i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore,funzioni didattiche di ricerca, nonchè compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l’università di appartenenza, a condizione che l’attività non rappresenti detrimento alle attività didattiche , scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativo, purchè non determinino situazioni di conflitto d’interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.

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