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Trattenute

Informativa sulle trattenute volontarie.


Trattenute Sindacali

Il dipendente si iscrive al sindacato, rivolgendosi direttamente allo stesso, e compilando il relativo modello di delega. Il Sindacato provvederà a  trasmettere al datore di lavoro la delega in base alla quale l’Amministrazione effettuerà una trattenuta dallo stipendio del dipendente, calcolata in percentuale sullo stesso.
Il dipendente può revocare la delega al sindacato, trasmettendo apposita comunicazione scritta, con allegato documento di riconoscimento, all’Ufficio stipendi,  sia mediante consegna diretta che a mezzo fax al numero 081/5667002, e al Sindacato, come previsto dall'art 13 c. 3 del CCNL 1998/2001.
Ogni mese saranno applicate e/o interrotte le trattenute relative alle comunicazioni ricevute dall’Ufficio entro l’ultimo giorno del mese precedente.


Trattenute CRAL

Il dipendente può iscriversi o revocare l’iscrizione al CRAL di Ateneo rivolgendosi direttamente allo stesso, e compilando la relativa modulistica.
Il CRAL provvederà mensilmente a comunicare l’elenco delle iscrizioni e delle revoche.
La trattenuta mensile, pari a € 2,58, verrà effettuata con decorrenza dal mese di iscrizione, e, in caso di revoca, sarà interrotta a decorrere dal mese in cui il dipendente ne ha fatto richiesta al CRAL, a prescindere dalla data effettiva di ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio.
Tramite il CRAL, il dipendente può usufruire di particolari agevolazioni, ad esempio relative alla stipula di contratti di assicurazione a condizioni vantaggiose. In tal caso il CRAL comunica all’Ufficio Stipendi i nominativi dei dipendenti che hanno stipulato i contratti di assicurazione, la quota mensile che essi hanno accettato di pagare tramite il cedolino paga, e il periodo di decorrenza e cessazione della trattenuta relativa.


Trattenute per  Cessioni del V° e Deleghe

Trattasi di trattenute volontarie sullo stipendio, derivanti dalla stipula tra il dipendente e terze società finanziarie, di contratti di mutuo rimborsabili mediante l’istituto della cessione del quinto dello stipendio (permette di cedere solo 1/5 dello stipendio) o della delegazione di pagamento (permette di cedere fino a 2/5 dello stipendio).
Per “stipendio” si intende esclusivamente la sommatoria della retribuzione lorda, R.I.A., Beneficio economico, Assegno ad personam. Sono escluse dal computo del quinto le competenze accessorie, corrisposte sia dall’A.O.U. che dall’Università.
La trattenuta viene effettuata dall’Ateneo, a partire dal mese in cui viene trasmesso alla società finanziaria, a cura dell’Ufficio Stipendi, il benestare alla cessione o alla delega di pagamento, se non sussistono altre trattenute per prestiti, da estinguere mediante la nuova operazione. In tale ultimo caso, la trattenuta sarà effettuata a decorrere dal primo mese utile successivo alla trasmissione all’Ateneo, dell’avvenuta estinzione del prestito preesistente.
Procedimento per accedere alle operazioni di cessione del V° / Delegazione di pagamento:

  • Sottoscrizione di una delega alla società finanziaria prescelta, affinché questa possa richiedere all’Ateneo i certificati necessari (di servizio e stipendiale);
  • Consegna della predetta documentazione all’Ufficio Stipendi da parte della società incaricata;
  • Invio da parte dell’Ateneo, alla società finanziaria, dei certificati richiesti;
  • Valutazione della fattibilità dell’operazione di finanziamento da parte della società finanziaria;
  • Stipula del contratto di prestito tra il dipendente e la società finanziaria;
  • Notifica del contratto stipulato con allegata la richiesta di benestare all’operazione, da parte della società finanziaria all’Ateneo;
  • Invio del benestare debitamente firmato, dall’Ateneo alla società finanziaria;
  • Trattenuta quota sullo stipendio.

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